Con quale frequenza andrebbe effettuata un’analisi di crisi?
Per l’art. 24 del Codice della crisi l’iniziativa del debitore, con riferimento all’istanza di composizione della crisi, non è tempestiva se questa è proposta oltre il termine di tre mesi dal loro «superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi».
Ne discende che la valutazione degli indici debba avere essere effettuata con cadenza almeno trimestrale, sulla base di situazioni infrannuali (bilanci infrannuali), formate anche solo dai prospetti di stato patrimoniale e conto economico ma approvati dall’organo amministrativo o, in mancanza dal responsabile delle scritture contabili, redatti applicando l’OIC 30 «o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto».